MATRIMONIO CONCORDATARIO
La delibazione
della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
Sommario: 1) Concetto di «delibazione» - 2) Presupposti processuali – 3) Adempimenti della Corte d’appello – 4) Effetti della delibazione
1. Concetto di «delibazione» Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato. A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929. Infatti, l’art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario (cioè celebrato in forma canonica cui sia seguita trascrizione ai fini civili) può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso. Tale procedura è rimasta, peraltro, immutata a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto internazionale privato avvenuto con la Legge n. 218/95 (cfr. in questo sito link Eventi + XXXIX Congresso Canonistico: «Matrimonio canonico e ordinamento civile – Esecutività civile delle sentenze ecclesiastiche: procedura applicabile»).
2. Presupposti processuali La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:
3. Adempimenti della Corte d’appello Ai fini della sua indagine, la Corte di appello:
4. Effetti della delibazione La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci. Dalla nuova disciplina concordataria resta, tuttavia, esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, poiché trattasi di provvedimenti graziosi e del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano (art. 24). |
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